NBD : new entry
Il No Berlusconi Day si tiene ANCHE a LISBONA sabato 5 dicembre, ore 14, Praça Luís de Camões
Richard Stallman ha comunicato sul suo sito di aver dato la propria adesione al NO BERLUSCONI DAY del prossimo 5 dicembre.
(Richard Stallman è il geniale programmatore americano – ebbene… si, per noi è un genio – che negli anni ‘80 dette vita al software libero creando, per la sua diffusione, la Free Software Foundation.
Comments
8 Comments on NBD : new entry
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Antonio on
dom, 22nd nov 2009 19:51
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nicola licciardello on
lun, 23rd nov 2009 00:24
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Lamberto Roberti on
lun, 23rd nov 2009 01:57
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Michele Nista on
lun, 23rd nov 2009 02:39
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Massimiliano Rossi on
lun, 23rd nov 2009 19:52
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admin on
lun, 23rd nov 2009 20:10
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Massimiliano Rossi on
mar, 24th nov 2009 23:47
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Franca Corradini on
mer, 25th nov 2009 09:07
Io aderisco anche a costo di partire da Catanzaro da solo per roma.
saremo in tanti allegri e decisi.
Bella iniziativa, che ci voleva. Suggerisco di invitare alla manifestazione la
poetessa e giornalista libanese Joumana Haddad, autrice de “Il ritorno di Lilith”.
Potrebbe recitare o fare delle domande al premier.
ANALISI COMPARATA DEI SISTEMI ELETTORALI ITALIANI ED EUROPEI E DELLA COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA
L ’elezione dei membri del Parlamento Europeo spettanti all’Italia tenutosi nei giorni 6-7 giugno 2009 sono viziate da incostituzionalità; in applicazione della Legge 24 gennaio 1979, n. 18, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 029 del 30.01.1979, riguardante norme per l’elezione dei rappresentanti dell’Italia al Parlamento Europeo e successive modificazioni, per vizio sostanziale, ed in relazione ai mutamenti indotti dalla promulgazione della Legge n. 61 del 9 aprile 1984, della Legge n. 270 del 21 dicembre 2005, e della 10 del 20 febbraio 2009. In particolare l’accezione di incostituzionalità degli articoli n. 1, n. 11 comma 1, n. 12 commi 1-2-3-4-5, n. 13 comma 1-2, n. 15 comma 1, n. 18 comma 1 par.1), n. 20 comma 1 par. .2), n. 21 comma 1 par.1)-1bis) -2)-3) e comma 2, n. 22 comma 1
Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio sede di Roma, sezione II bis in
ossequio ad una antigiuridica sentenza del Consiglio di Stato, V sezione, n. 3113/2009 del 20
maggio 2009, che in riforma della sentenza (stessa Sezione) n. 5000/2009 su analoga questione, così riporta la sentenza, dichiara inammissibile il ricorso elettorale.
Il giudice di II° grado ha statuito la “improponibilità” del ricorso, configurante una “causa
impeditiva del giudizio”, alla stregua dell’assunto dello stesso Consiglio di Stato, di cui alla decisione dell’Adunanza Plenaria 24 novembre 2005 n. 10, secondo cui prima della proclamazione degli eletti è esclusa la possibilità di impugnazione di tutti gli atti endoprocedimentali. Una vera e propria apologia di reato.
Il Collegio Giudicante, del Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio Roma, TAR Nazionale, in
barba ai principi fondanti il diritto, oppone un indebito rifiuto a giudicare nel merito su
ragioni di giustizia nella propria giurisdizione nel totale disprezzo della legge e della
Costituzione.
La Legge istitutiva dei Tribunali Amministrativi Regionali e del T.A.R. del Lazio sede di Roma a valenza nazionale, del 06 dicembre 1971 n. 1034, in materia elettorale gli articoli 6 e 3 III comma, ne stabiliscono la competenza a decidere.
Omettere l’esame di merito di un ricorso, soprattutto nel caso di una richiesta di sospensiva, una misura cautelare, di salvaguardia appositamente creata, quando il danno, senza intervento diverrebbe irreparabile, come la mancanza di un simbolo sulla scheda elettorale, è doppiamente colpevole in quanto lesivo di un principio fondante la Democrazia, senza il cui esatto funzionamento può, come dimostrano i fatti, diventare “regime partitocratrico”. In codesto regime il cittadino viene defraudato dell’unico evento che gli offre la capacità di incidere sul meccanismo di Governo, che è il voto.
Un ricorso del genere è pregevole e risalta fervore istituzionale, civiltà giuridica e risveglio di una giustizia “giusta”. Un ricorso volto al ripristino della legalità Costituzionale e legislativa, in un campo della Democrazia e del Diritto, quale quello dell’elettorato Passivo, elemento fondante con l’elettorato Attivo, della stessa democrazia.
Definisco irragionevole la lettura che il Tribunale ha fatto; niente altro che un capriccio bizzarro, una frenesia all’irrealizzabile, come se ubbidisse ad un ordine superiore.
Mentre nel “Common Low” , la giurisprudenza, ovvero il giudicato è di diretta applicazione, nel nostro ordinamento non vige questa regola. L’affermazione del Tribunale che ritiene di non doversi discostare dal “consolidato orientamento” dal Giudice di secondo grado, senza accenno ad un fumus boni juris, è di una prostrazione e sudditanza spaventosa, che evidenzia un privilegio dello status, anziché del Diritto ed il Giurista ne risulta annullato; con lui la Giustizia. Sarebbe stato meglio scrivere “consolidato disorientamento”
A quale “consolidato” faccia riferimento il giudice non è chiaro. Il termine “consolidato” può essere letto come “consolidato estemporaneo, costruito ad hoc, chiaro anche ad un bambino, così intruso, così disorganico, inserito a comando del padrone, così giuridicamente astraneo ,fuori luogo, tempo e modo; o il “consolidato consolidato” quello di decenni di Giurisprudenza, attenta al principio, seria, inappuntabile, quasi mesta, senza spazi all’improvvisazione.
Se analizziamo le considerazioni in diritto che l’estensore riporta non troviamo alcunché di logico.
La Camera di Consiglio del ricorso di appello al CdS, ha prodotto solo nelle apparenze una Ordinanza normale, di una causa discussa nel merito e quindi scientemente decisa e motivata. Leggendo i paragrafi, il motivo resta l’indirizzo giurisprudenziale della Decisione n. 10 dell’Adunanza Plenaria 24 novembre 2005, ovvero non spetta a noi entrare nel merito. Il primo paragrafo riporta le motivazioni di legge che secondo la già definita delirante sentenza CdS n.3113/2009, anche codesto giudice , il quale sembra completamente digiuno delle disposizioni della legge in generale, ed in particolare dell’’art. 12, si allinea alla “consolidata giurisprudenza”. Come è possibile un lapsus simile. Un articolo di legge che inizia così: “ contro gli atti di proclamazione degli eletti….” Che senso ha, tirare in ballo e paragonare un atto di proclamazione degli eletti, non pertinente ne nelle tempistica, ne nella giurisprudenza con una tutela giurisdizionale. A questo proposito a statuire il delirio di buona parte dei Consiglieri di Stato riporto in parte una lettera autografa, a me indirizzata, dal Presidente della Giunta delle Elezioni e delle Immunità Parlamentari, Sen, Giovanni Crema a seguito di un ricorso, quale candidato al Senato nel Collegio n. 6 Marche. Prot. N. 1093/VP “A norma dell’art. 8, terzo comma, del Regolamento per la verifica dei poteri, (omissis). Si è preliminarmente osservato come il suo ricorso abbia una impostazione del tutto peculiare, in quanto non mira a richiedere il controllo delle schede non assegnate o quelle valide, lamentando errori o brogli, ma è finalizzato a sollecitare interventi attinenti la particolare fase preliminare (rispetto alle operazioni elettorali vere e proprie) della “propaganda elettorale” e conseguentemente a chiedere l’annullamento dei risultati delle votazioni svoltesi il 13 maggio 2001 nel collegio senatoriale n. 6 della Regione Marche. (omissisi) Al riguardo , si sono richiamati i principi riaffermati dalla stessa Giunta delle elezioni e della immunità parlamentari del Senato, di recente, nella seduta del 10 ottobre 2001, e nella scorsa legislatura nella seduta del 16 settembre 1997. (omissis) In proposito la Giunta ha ribadito il principio, in particolare affermato nella seduta della Giunta delle elezioni della Camera dei deputati del 9 ottobre 1996, secondo cui risulta estranea alle finalità istituzionali dell’organo parlamentare la valutazione di mera legalità degli atti privi di rilevanza diretta sulla verifica dei titoli ai ammissione degli eletti, tanto più se sono apprestate specifiche e tempestive forme di tutela giurisdizionale per le fattispecie considerate. Per i motivi su indicati, la Giunta ha ritenuto di non poter accogliere l’istanza da lei proposta. (omissis)”
Firmato Sen. Giovanni Crema Roma, 31 ottobre 2001.
In sostanza l’Ordinanza termina dicendo:” … indipendentemente da ogni questione relativa al merito della controversia, non risultano meritevoli di favorevole considerazione alla luce dell’indirizzo giurisprudenziale di cui alla decisione dell’Adunanza Plenaria 24 novembre 2005, n. 10, secondo cui prima della proclamazione degli eletti è esclusa la possibilità di impugnazione di tutti gli atti endoprocedimentali;” La ciliegia sulla torta viene posta da una ridicola, quanto ancronistica e strumentale, sentenza della Corte Costituzionale, la n. 284 del 27 dicembre 1974, utilizzata senza base giuridica, pro domo mea. (B.Grillo in satira, l’avrebbe definita una sentenza da sclerosi galoppante con finale delirio tremens!)
Dall’apertura dei comizi elettorali, una mia ricerca ed un mio studio approfondito della Legge, non approdava a nessuna norma. Nulla o trovato in relazione alla regolamentazione della Candidatura Individuale, tranne una raccomandazione del Consiglio che indica come modalità di voto il sistema uninominale preferenziale.
La Direttiva del Consiglio 2002/772/CE, Euratom è una sorta di raccomandazione da respingere in toto,
in quanto contrasta in quasi tutti i suoi punti con la nostra Costituzione, per altro anche con gli stessi principi europei del suffragio universale diretto, quando scrive a scrutinio di lista, che non è un voto diretto. Oppure anche quando pone una soglia, la quale per sua stessa esistenza, scontra con la ribadita proporzionalità che, nel voto democratico, può solo concepirsi in termini algebrici.
L’animus del politico, del cittadino farcito del dettato Costituzionale e dello studente Universitario di Giurisprudenza, pur rendendosi conto di una strada tutta da tracciare, hanno preso la decisione di partecipare.
Certezza, in quanto Diritto incomprimibile, nella sua condizione naturale, di diritto naturale democratico e, di Candidato Individuale nel suo vestito storico.
Poca memoria storica ha la Corte quando termina la sentenza di rigetto, imputandomi una esegesi “praeter legem”. Nei 60 anni di vita della Repubblica, solamente gli ultimi circa quattro anni, non hanno una legge che disciplina la candidatura individuale. Esattamente l’opposto dell’affermazione della Corte.
Tutto quanto messo in atto, possiede un fumus boni juris e trova fondamento nella consuetudo secundum legem.
La Corte addiviene a conclusioni, di mie presunte considerazioni, illogiche ed irrazionali.
Un articolo di legge, scritto in modo chiaro, che esprime in modo palese la volontà del legislatore, va applicato tal quale.
Con quale logica potrei chiedere al giudice de quo’ una interpretazione così difforme dal testo. Il giudice, nell’applicare la legge, non può attribuirgli altro senso, che quello palesato dal significato proprio delle parole secondo la connessione di esse.
Irrazionale, in quanto la parola “lista” ha un sinonimo in “elenco” che è diverso di “uno solo”, nella fattispecie, il Candidato Individuale.
Pure la considerazione del secondo comma dell’art.12,derivata da tale abnorme interpretazione è del tutto priva di fondamento.
Il fondamento va cercato e trovato nello stesso testo dell’articolo tirato in ballo dal giudice, ovvero l’articolo 12 comma ottavo della legge n. 18 del 24 gennaio 1979, il quale è chiaro.
La legge 18 del 24-01-1979 regolamenta le “liste di candidati” ed è quindi applicabile solamente a tale fattispecie. Non è quindi un dettato legislativo applicabile nel caso in esame, cioè ad un “Candidato Individuale”. Perché è scritto nelle proprie parole, righe e concetti. E’ possibile per un persona fisica dividersi in tre? Certamente no!
Possiamo fare un altro esempio di illogicità manifesta. La raccolta di 30-35.000 firme. Un uomo, praticamente, riesce a trascrivere i dati di un elettore nella media di 6 minuti, quindi a tempo pieno, ossia 8 ore, 80 firme al giorno. Nei 180 giorni previsti, tolti i sabati e le domeniche, sono circa 130 giorni, che in totale assommano a circa 10.400 firme di candidatura. Numero ben lontano da quello richiesto. Una riflessione sull’istituto delle firme di presentazione, porta alla tesi che l’unico motivo di una raccolta quantitativa di x o y sia in relazione all’affollamento degli spazi di candidatura. Se ciò è esatto, ne consegue che essendo il solo Candidato Individuale d’Italia, il problema dell’affollamento non c’è.
La tesi merita accoglimento, in comunione a quella, più generale, che non vi sono altre norme positive.
La Legge n. 18/79 ha per Titolo: “Elezione dei rappresentanti dell’Italia al Parlamento Europeo” quindi il tema ha tratto in inganno la superficiale Corte. Io pure ho fatto riferimento alla Legge 18 per il principio di analogia determinato ex art. 12 delle Disposizioni sulla Legge in Generale, per la parte generale, comune, burocratica, ovvero a tutti quegli obblighi, non in conflitto con l’unicità del soggetto “Candidato Individuale” per manifesta illogicità.
Anche il secondo comma dell’art.12 della legge 18 quando cita testualmente: “Le liste …” che sono
ben altra cosa dal Candidato Individuale, soggiace alla stessa inapplicabilità.
Di fondamentale importanza applicativa per risolvere il caso è, invece, il secondo comma
dell’art. 12 delle Disposizioni sulla Legge in Generale, in quanto afferma che se una
controversia, nella fattispecie, il diritto o meno di essere sulla scheda elettorale, non può
essere decisa con una precisa disposizione, nella fattispecie in quanto non menzionata, si
ha riguardo, ovvero una attenzione scrupolosa, alle disposizioni che regolano casi simili o
materie analoghe. Nella fattispecie altra legge generale di principio. Aggiunge pure che se il
caso rimane ancora dubbio, si decide secondo i principi generali dell’ordinamento giuridico
dello Stato. Nelle fattispecie la Costituzione e la Legge sovranazionale europea.
La candidatura individuale, o diritto elettorale passivo, è la seconda espressione della
democrazia seal primo posto consideriamo il cittadino elettore, o diritto elettorale attivo. Si
potrebbero considerare alla pari, in quanto uno è complementare all’altro. L’uno, elettore, con il
suo voto, nomina l’altro candidato, suo rappresentante o delegato.
La candidatura individuale è una consuetudine secondo la legge. Nella fattispecie opera in
senso integrativo della norma di legge La consuetudine è una fonte del Diritto.
Qualora questo istituto, costante nel tempo ed uniforme in tutte le Democrazie, non fosse più
agibile, decreterebbe la fine della Democrazia Costituzionale e l’esistenza di un regime, ben più
grave di quello videocratico oggi esistente, ma bensì di un regime governato dai pochi capi di
partito, veri e propri “re”, sia dell’uno che dell’altro schieramento, che come oggi operano scelte
di candidature, nomine di peones o burattini da eleggere in Parlamento, domani assodano il loro
potere tramite costoro.
Assodato come la candidatura individuale sia incomprimibile, ed assodato che nessun articolo
di legge esplicita una normativa per la presentazione della candidatura del cittadino candidato
individuale, se ne deduce che il collegio dell’Ufficio Elettorale Circoscrizionale e l’Ufficio elettorale
Nazionale della Corte Suprema di Cassazione pedissequamente, hanno erroneamente ritenuto
che nella fattispecie potesse essere applicato la legge n. 18 così come per una Lista o un Partito.
Bisogna puntualizzare che solo pochi raccolgono firme di candidatura, in virtù di una
norma incostituzionale. Si privilegia chi è già eletto in Parlamento. Assurda in democrazia.
Un principio richiamato dalla Costituzione all’art. 51 comma 1°, recita: “Tutti i cittadini …
possono accedere … alle cariche elettive in condizioni di uguaglianza, …”, quindi pari
condizioni per una competizione seria, soprattutto elettorale, fondamento della
Democrazia, madre di tutto il vivere sociale. Errori alla base, minano in maniera insanabile
l’istituto, producendo aberrazioni nel sistema dei principi, tali da mettere a repentaglio la
vita stessa della Democrazia.
Le pratiche che sono state esperite, per ciò che riguarda il candidato
individuale, devono essere ritenute sufficienti in relazione al concetto del buon padre di
famiglia essendo presente l’intera parità documentale.
Il trattato CEE ha istituito un proprio ordinamento giudiziario, integrato
nell’ordinamento giuridico degli Stati membri che i giudici nazionali sono tenuti ad
osservare. Istituendo una comunità senza limiti di durata, dotata di propri organi, di
personalità, di capacità giuridica, di capacità di rappresentanza sul piano Internazionale e
di poteri effettivi, provenienti da una limitazione di competenza. Gli Stati hanno limitato, sia
pure in campi circoscritti, i loro poteri sovrani e creato quindi un complesso di norme di
diritto vincolante per i cittadini e per loro stessi.
Il trasferimento effettuato dagli Stati a favore dell’ordinamento giuridico comunitario,
dei diritti e doveri corrispondenti alle disposizioni del Trattato implica quindi una limitazione
definitiva dei loro diritti sovrani, di fronte alla quale un atto unilaterale ulteriore,incompatibile
con il sistema della Comunità, sarebbe privo di buon senso, oltre che di efficacia.
Avere costituito un proprio ordinamento giuridico indipendente dagli ordinamenti
giuridici nazionali conferisce alla natura giuridica della CE particolarità e specificità,
l’applicabilità diretta del diritto comunitario che garantisce l’applicazione completa di
disposizioni comunitarie in tutti gli Stati membri e stabilisce diritti e obblighi per gli Stati
membri e i loro cittadini la preminenza del diritto comunitario che esclude ogni revoca o
modifica della legislazione comunitaria da parte del diritto nazionale e assicura, in caso di
conflitto con il Diritto nazionale, il primato del Diritto comunitario.
La Legge n. 150 del 6 aprile 1977 recepisce “l’Atto del ‘76” Decisione del Consiglio del 20
settembre 1976, 76/787/CECA, CEE, Euratom, che ha per titolo:
“APPROVAZIONE ED ESECUZIONE DELL’ATTO RELATIVO DELL’ELEZIONE DEI
RAPPRESENTANTI DELL’ASSEMBLEA A SUFFRAGIO UNIVERSALE DIRETTO,
FIRMATO A BRUXELLES IL 20 SETTEMBRE 1976, ALLEGATO ALLA DECISIONE DEL
CONSIGLIO DELLE COMUNITA’ EUROPEE, ADOTTATA A BRUXELLES IN PARI
DATA” Ciò che è stato argomentato in premessa, illumina il confronto con l’articolo 1
comma 3 del cosiddetto “atto del 1976” che recita: “L’elezione si svolge a suffragio
universale diretto, libero e segreto.” Legge di triplice valenza, quale legge europea in se,
quale legge di rango superiore e quale legge Italiana.
Il significato di suffragio universale diretto, libero e segreto, si realizza quando il
voto di tutti i cittadini che hanno capacità giuridica ed una determinata età, senza
limitazioni derivanti dal reddito, cultura, sesso, razza e così via, scelgono direttamente i
componenti dell’organo da eleggere, liberi da condizionamenti quali il pagamento in
denaro o scambio di favori, lavoro o quanto altro, che si realizza nel segreto dell’urna.
Sostanziale differenza si ravvisa nelle lettura dell’art.1 legge n.18, la cui
formulazione letterale italiana significa voto di tutti i cittadini ma non diretto. Qui “diretto” sta
per indirizzato o direzionato ovvero diretto ad una lista. Le modalità di scrittura fanno
pensare ad una volontà di camuffare il senso recondito, per chi, con superficialità, legge.
Le implicazioni che comporta il suddetto rilievo sono ampie, in quanto vanno a
toccare ben tre tasti nella nostra Costituzione,ovviamente dolenti. L’articolo trova un veto
all’art.48 II comma, il quale afferma che “il voto è personale ed uguale, libero e segreto” ed
all’articoli 56 I comma “La camera dei deputati è eletta a suffragio universale e diretto” e 58
I comma “I senatori sono eletti a suffragio universale e diretto (…).”
Rilievo principe da parte della Corte Cosrtituzionale di una non manifesta infondatezza o
meglio di rilevante incostituzionalità della suddetta formulazione.
In punto di diritto il voto va dato direttamente ad un altro elettore ma bisogna rilevare come fatto
storico, da sempre in Italia, anche la modalità di voto cosiddetto proporzionale, vicino a quello
uninominale, che proprio per le opportunità di scelta diretta all’individuo o indiretta, quindi ad una
lista o partito, non lede nessun principio fondamentale, accontentando tutti. E’ indispensabile
che ci sia la doppia opportunità.
Le candidature individuali o uninominali, possono esistere da sole,ma non altrettanto le
sole candidature di “liste” chiuse. Può esistere pure la lista chiusa, quale espressione di
libertà e volontà di un gruppo di cittadini, ma solamente in un ampio contesto di tipologie
politiche o partitiche rappresentative, in cui questa sia una, delle tante espressioni.
Per rientrare nella Carta sarebbe semplicemente bastato che le liste non fossero state a
numero chiuso, come inteso dalla norma europea ma aperte a chiunque ne avesse prodotto
istanza di accesso, e con il doppio meccanismo della numerazione e della preferenza. Questa
soluzione avrebbe dato ad entrambe le filosofie la possibilità di soddisfare i propri interessi ed i
sacrosanti principi.
Non di meno nei confronti di Norme Europee, le quali, tutte, riportano quale modalità
elettiva il suffragio universale diretto, libero e segreto. L’unica eccezione è la Decisione del
Consiglio (2002/772/CE, Euratom) che porta le date del 25 giugno e 23 settembre 2002, atto
per il quale la pubblicazione non è una condizione di applicabilità, ma necessita di
un’adozione. Bisogna precisare inoltre che codesta disposizione, di cui si raccomanda
l’adozione da parte degli stati membri, secondo le proprie norme Costituzionali. In sostanza
all’art. 1 comma 1 prevede che i membri del Parlamento siano eletti a scrutinio di lista o
uninominale preferenziale con riporto di voti di tipo proporzionale. La raccomandazione
del Consiglio, indica l’uninominale preferenziale come modalità di espletamento del voto.
Possibile risposta, quale norma scritta, in cui può trovare spazio l’inserimento della
candidatura individuale. Una via di fuga già scritta, diretta, senza una complessità
interpretativa dottrinale e Costituzionale, pronta all’uso.
Al terzo comma ribadisce che l’elezione si svolge a suffragio universale diretto, libero e
segreto. L’art. 2 conferma che nulla può pregiudicare complessivamente il carattere
proporzionale del voto. In particolare dice, tanto per rifarsi al caso pratico, che neppure una
soglia minima, come quella Italiana del 4% che però impedisce l’elezione dei candidati in
modo proporzionale ai voti ricevuti, anche se fissata entro i dettami della norma, ma di fatto
crea una mancata proporzionalità, non può esistere. E’ una norma illecità.
L’art. 2 bis che fissa la soglia massima del 5 % , quale limite minimo per l’attribuzione dei
seggi in Italia non è recepibile, ma nonostante ciò, una magioranza di somari oltre che di
nominati, che vota su ordine del padrone, ha licenziato la legge 10 del 20 febbraio 2009, con una
soglia del 4% incostituzionale in Italia ed illegale pure in Europa in quanto lede il principio di
proporzionalità. L’unico numero sotto il quale non si ha diritto all’elezione è la cifra, chiamata
anche quorum, ottenuta dalla divisione del numero degli elettori con il numero dei candidati da
eleggere. Si può essere eletti inoltre, pure senza quorum, per effetto dei maggiori resti, in
quanto suddivisi in circoscrizioni.
Un premio di maggioranza è una bestialità costituzionale. Solo un animale politico può aver concepito una legge simile, supportato da una totalità di animali politici, a loro volta supportati da tronfi animali di Diritto Costituzionale, quindi da soggetti simil-ideologici ad un regime di stampo fascista, come riportava anche lo Statuto del Partito Fascista. Non per nulla l’investitura viene dall’alto.
Qualsiasi Legge che afferma l’applicazione di un “premio di maggioranza” che regala, a dei partiti, dei deputati senza che essi abbiano ottenuto il suffragio degli elettori, ha motivazioni di rilevante incostituzionalità. Il primo supporto al rilievo deriva dall’articolo 48 della Costituzione dove afferma che il voto è personale ed uguale, libero e segreto. Che cosa significa che “il voto è personale ed uguale”. Significa che il voto ha una unità di misura nell’individuo, che è l’unità, cioè l’entità individuo si trasforma in numero, equivalente ad 1 (uno); tanti voti unitari (con valore 1) la cui sommatoria fornisce il risultato elettorale in valore. Quando questo valore raggiunge il quorum, cioè il numero ottenuto dalla somma algebrica del totale dei voti validi, diviso i deputati da eleggere, e fornisce almeno un numero intero, in democrazia si ha la certezza della elezione, perche quel numero è il numero di individui che attraverso il voto ha deciso in modo irretrattabile chi sia il loro delegato, nell’esempio del quorum europeo 425.647 cittadini elettori esprimono un Parlamentare. Nella nostra Costituzione non sono contemplate norme che deviano da quanto precedente affermato. Quindi qualsiasi norma legislativa che premiando alcuni in danno di altri che hanno raggiunto il quorum li esclude è chiaramente incostituzionale. In sostanza l’articolo 1 II comma “La sovranità appartiene al popolo, che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione” supporta il concetto che il voto, unico mezzo di partecipazione attiva in democrazia, non può essere annullato, ossia non può assumere valore 0 (zero).
Il termine “proporzionale” in riferimento al voto è univoca; un voto equivale ad un cittadino, un voto uguale in peso a tutti gli altri cittadini. La sommatoria dei voti, determina il totale dei voti, quando il totale dei voti diviso il quorum da 1 (uno) intero, il candidato è eletto.
La riformulazione che la legge n. 10 del 20 febbraio 2009, ha dato all’art. 21 della legge n.18 del 24-01-79 indicando nell’aggiunto comma 1 bis quale soglia del 4% per ottenere il riparto dei seggi appare chiaramente incostituzionale, come già ho avuto modo di dire.
In sostanza non tiene in alcun conto della volontà dei cittadini che avendo espresso un voto, uguale in peso, libero da imposizioni e segreto quale garanzia di libertà di scelta, si vedono così privati del loro unico potere, del loro diritto e della loro dignità di cittadini democratici, oltre che del loro diritto Costituzionale.
Nessuna ragione di Stato, di Governabilità, o altre simili motivi addotti, scusanti sciocche e puerili, bazzecole al confronto dell’Istituto Democrazia, può annullare il risultato dell’espressione del voto del Popolo Sovrano. In punto di Diritto ne consegue che il valore del voto di costoro risulterebbe 0 (zero) ossia nullo. Per sua manifesta contrarietà alle parole della Costituzione, la norma risulta antidemocratica, “contra” popolo e quindi incostituzionale.
Una considerazione di fatto; prendiamo l’esempio pratico dell’elezione dei membri per il
Parlamento europeo spettanti all’Italia. Ben cinque simboli di lista o partiti restano esclusi. Facciamo un ragionamento logico, senza fermarsi ai simboli di partito, andiamo ai candidati; 9 (nove) cittadini con un nome e un cognome, con un diritto elettorale passivo, costituzionale, oltre che attivo, verificato da organi preposti a tale scopo, ufficiali quindi, che hanno raggiunto un quorum o comunque motivo di elezione dal più alto numero dei resti, salvo rinuncia di costoro e con relativo subentro del successivo in ordine di preferenze, non vengono nominati Parlamentari Europei dal Ministero dell’Interno, cioè dal Governo. Questi i soggetti politici :
OLIVIERO DILIBERTO (43.652 preferenze) e MARGHERITA HACK (42.276) del Partito Rifondazione Comunista-Sinistra Europea-Comunisti Italiani con 1.038.284 (2,20%) di elettori votanti;
NIKI VENDOLA (219.073) e FAVA G. G. CLAUDIO (59.420) della lista Sinistra e Libertà con 958.507 (2,03%) di elettori votanti;
EMMA BONINO ( 233.128) e MARCO PANNELLA (79.598) della lista Marco Pannella – Emma Bonino con 743.299 (1,57%) di elettori votanti;
RAFFAELE LOMBARDO (200.404) e CARMELO LO MONTE (74.043) della lista La Destra –
M.P.A.-Pensionati-Alleanza di Centro con 681.981 (1,44%) di elettori votanti;
LUCA ROMAGNOLI ( 7018) del Partito Fiamma Tricolore con 244.983 (0,51%) di elettori votanti;
tutti potenziali membri costituzionali del Parlamento europeo, solo in attesa di una proclamazione a “Parlamentare Italiano” senza una motivazione Costituzionalmente plausibile, ripeto, pur essendo stati eletti con il voto regolare del popolo, non sarranno dichiarati eletti. Palese incostituzionalità.
Un’altro esempio, la CdL con solo il 36,19 % sul totale degli elettori, ovvero circa 1 su 3, nel caso nazionale della elezione della Camera dei Deputati, ha una maggioranza di 340 seggi, come da Legge, con soli 289 seggi attribuiti dal voto e ben 51 seggi regalati da una idea totalmente incostituzionale di premio di maggioranza. Il problema di fondo, principe è che costoro hanno defraudato altri 51 cittadini a cui gli elettori hanno dato il loro voto facendoli raggiungere il quorum
In Democrazia la soglia minima è il quorum. Qualsiasi premio di maggioranza che regala a delle formazioni con elenchi di nomi dove poter pescare, e qualsiasi soglia che non sia quella decretata dalla divisione algebrica del numero di votanti e del numero dei deputati da doversi eleggere, ossia il cosiddetto quorum, che nel nostro esempio delle elezioni europee è 1,30 % e 425.647 voti, non trova il supporto di alcuna norma costituzionale, e scontra con il principio del “peso” del voto, per cui è evidente la incostituzionalità della norma che lo prevede.
Con il Trattato di Mastricht siamo diventati anche Cittadini Europei oltre che dello Stato di appartenenza. Il Trattato di Lisbona, ultimo in ordine di tempo, sulla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea al TITOLO V –CITTADINANZA – GU n. 303 del 14/12/2007 recita. “ DIRITTO DI VOTO E DI ELEGGIBILITA’ AL PARLAMENTO EUROPEO”. Articolo 39:
1. Ogni cittadino dell’Unione ha il diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni del Parlamento europeo nello Stato in cui risiede, alle stesse condizioni dei cittadini di detto Stato.
2.I membri del Parlamento europeo sono eletti a suffragio universale diretto, libero e segreto.
Questo è un altro articolo di legge a cui si può attingere per rilevare l’incostituzionalità della
legge n. 18 del ‘79, oppure legge che per sua diretta applicazione (del principio) è di avvallo della candidatura individuale. Legge comunque su cui dobbiamo fare riferimento per l’elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all’Italia, oltre ai principi della Costituzione Italiana.
CONSIDERAZIONI FINALI
Una Legge che afferma l’applicazione di un “premio di maggioranza”, il quale regala a dei partiti dei deputati senza che essi abbiano ottenuto il suffragio degli elettori, in Democrazia in Italia ed in Europa, ha motivazioni di rilevante incostituzionalità.
Qualsiasi Legge che escluda “per soglia minima” l’elezione di deputati che abbiano raggiunto il quorum, in Democrazia, in Italia ed in Europa, ha motivazioni di rilevante incostituzionalità
Dalle elezioni del Parlamento tenutosi il 09 aprile 2006, l’Italia da Repubblica Democratica si è trasformata in Repubblica Partitocratrica, dove il potere è stato sottratto al Popolo Sovrano. Il Popolo vota un secondo turno di nominati da capi di Partito, senza alcun potere di scelta.
Il primo rilievo a supporto, deriva dall’articolo 48 della Costituzione dove afferma che “il voto è personale ed uguale, libero e segreto”. Significa che il voto ha come unità di misura l’individuo; che è l’unità, cioè l’entità individuo si trasforma in numero, equivalente ad 1 (uno); tanti voti individuali, di valore 1, (uno) la cui sommatoria fornisce il risultato elettorale in valore totale. Quando questo valore raggiunge il quorum, cioè un numero ottenuto dalla somma algebrica del totale dei voti validi, diviso i deputati da eleggere, e fornisce almeno un numero intero, in democrazia si ha il diritto e la certezza dell’elezione, perché quel numero corrisponde al numero di individui che attraverso il voto ha deciso in modo irretrattabile chi sia il loro delegato.
Nella nostra Costituzione non sono contemplate norme che deviano da quanto affermo. Quindi qualsiasi norma legislativa che premiando alcuni, in danno di altri, che hanno raggiunto il quorum e li esclude, è chiaramente incostituzionale.
In sostanza l’articolo 1 II comma “La sovranità appartiene al popolo, che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione” supporta il concetto che il voto, unico mezzo di partecipazione attiva in democrazia, del cittadino elettore, non può essere annullato ( come gli esclusi per soglia), ossia il voto di quei cittadini non può assumere valore 0 (zero) in disuguaglianza ad altri cittadini che assume il valore 1 (uno) e neppure l’opposto (eletti per premio).
Paper di Comunicazione al Workshop “Voti, Eletti e Partiti nel Voto Elettorale Regionale
– X° CONGRESSO della S.I.S.E. Torino, Consiglio Regionale Piemonte, 12-13 novembre 2009 Lamberto Roberti
TABELLA RETTIFICATA DEI DEPUTATI ELETTI DAL VOTO IL 6-7 GIUGNO (ITALIA)
SECONDO LA NORMA COSTITUZIONALE
Totale Circ. I Circ. II Circ. III Circ. IV Circ. V
Italia + Estero
Elettori 50.342.153
Votanti 32.748.675 65,05 %
Schede bianche 985.418 3,00 %
Schede nulle 1.108.880 3,38 %
Schede contestate e non assegnate 7.749 0,02 %
Sezioni Italia 61.428 su 61.428 100,00 %
Comunicazioni UE 2.900 su 2.900 100,00 %
L.18/’79 Voti % I + R = T
29 IL POPOLO DELLA LIBERTA’ 10.807.794 35,26 25 + 1 = 26
VALLEE D’AOSTE 32.926 0,10
(199.545)
Resti = 0
21 PARTITO DEMOCRATICO 8.008.203 26,13 18 + 0 = 18
1 SVP 143.044 0,46 1 + 0 = 1
(63.954)
Resti = 63.954
9 LEGA NORD 3.126.922 10,20 7 + 0 = 7
(147.393)
Resti = 147.393
7 DI PIETRO ITALIA DEI VALORI 2.452.731 8,00 5 + 1 = 6
AUTONOMIE LIBERTE’ DEMOCRATIE 27.086 0,08
(351.582)
Resti = 0
5 UNIONE DI CENTRO 1.996.953 6,51 4 + 1 = 5
(294.365)
Resti = 0
0 RIF.COM. – SIN.EUR – COM.ITAL 1.038.284 3,38 2 + 0 = 2
(186.990)
Resti 186.990
0 SINISTRA E LIBERTA’ 958.507 3,12 2 + 0 = 2
(107.213)
Resti= 107.213
0 LISTA M. PANNELLA – E. BONINO 743.299 2,42 1 + 1 = 2
(317.652)
Resti= 0
0 LA DES-MPA- PENS. -ALL.DI CENTR 681.981 2,22 1 + 1 = 2
(256.334)
Resti= 0
0 FIAMMA TRICOLORE 244.983 0,79 0 + 1 = 1
(244.983)
Resti= 0
0 P. COMUNISTA DEI LAVORATORI 166.317 0,54 0
Resti = 166.317
0 FORZA NUOVA 146.395 0,47 0
Resti = 146.395
0 LIBERAL DEMOCRATICI – MAIE 71.203 0,23 0
Resti = 71.203
72 Totale 30.646.628 66+6 = 72
Seggi spettanti 72
QUORUM = 425.647 1,30 %
66 seggi vengono ottenuti dal calcolo algebrico, 6 dai maggiori resti.
Legenda I= interi R= Resti T= Totale
Nella 1° colonna a sinistra è indicata la costituzione del drappello dei deputati spettanti all’Italia al Parlamento Europeo, calcolata con il metodo della Legge 18/79, oggi a Strasburgo.
Nell’ultima colonna a destra è indicata la corretta costituzione, con indicazione di calcolo, dei deputati spettanti all’Italia al Parlamento Europeo,
calcolati secondo la norma costituzionale italiana ed anche europea.
Quattro ordinanze simili in tutto tranno che nel numero di Registro Generale, della Circoscrizione Elettorale impugnata e il numero del Registro delle Ordinanze
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale
Registro Ordinanza:2756/2009
Registro Generale:4603/2009
Sezione Quinta
composto dai Signori: Pres. Marzio Branca
Cons. Francesco Caringella
Cons. Carlo Saltelli Est.
Cons. Gabriele Carlotti
Cons. Roberto Capuzzi
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
nella Camera di Consiglio del 05 Giugno 2009
Visto l’art. 33, commi terzo e quarto, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, come modificato dalla legge 21 luglio 2000, n. 205;
Visto l’appello proposto da:
ROBERTI LAMBERTO
rappresentato e difeso da:
Avv. LAMBERTO ROBERTI
con domicilio in Roma
PIAZZA CAPO DI FERRO 13
presso
SEGRETERIA SEZIONALE CDS
contro
UFFICIO ELETTORALE NAZIONALE
rappresentato e difeso da:
Avv. MAURIZIO BORGO
con domicilio eletto in Roma
VIA DEI PORTOGHESI N.12
presso
AVVOCATURA GENERALE STATO
UFFICIO ELETTORALE CIRCOSCRIZIONALE: IV ITALIA MERIDIONALE
rappresentato e difeso da:
Avv. MAURIZIO BORGO
con domicilio eletto in Roma
VIA DEI PORTOGHESI N.12
presso
AVVOCATURA GENERALE STATO
per la riforma, previa sospensione dell’efficacia, della sentenza del TAR LAZIO – ROMA :Sezione II BIS 5211/2009 , resa tra le parti, concernente ECLUSIONE DALLE CONSULTAZIONI ELETTORALI PARLAMENTO EUROPEO 6/7 GIUGNO 2009.
Visti gli atti e documenti depositati con l’appello;
Vista la domanda di sospensione dell’ efficacia della sentenza di rigetto, presentata in via incidentale dalla parte appellante.
Visto l’atto di costituzione in giudizio di:
UFFICIO ELETTORALE CIRCOSCRIZIONALE: IV ITALIA MERIDIONALE
UFFICIO ELETTORALE NAZIONALE
Udito il relatore Cons. Carlo Saltelli e udito, altresì, il signor Lamberto Roberti;
Visto l’articolo 42 della legge 24 gennaio 1979, n. 18 (recante norme per l’elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all’Italia), secondo cui “contro gli atti di proclamazione degli eletti, per motivi inerenti alle operazioni elettorali successive alla emanazioni del decreto di convocazione dei comizi, qualsiasi cittadino elettore può proporre impugnativa davanti al tribunale amministrativo regionale del Lazio”;
Ritenuto pertanto che i motivi di appello, indipendentemente da ogni questione relativa al merito della controversia, non risultano meritevoli di favorevole considerazione alla luce dell’indirizzo giurisprudenziale di cui alla decisione dell’Adunanza Plenaria 24 novembre 2005, n. 10, secondo cui prima della proclamazione degli eletti è esclusa la possibilità di impugnazione di tutti gli atti endoprocedimentali;
Ricordato, altresì, che, come pure sottolineato dalla citata decisione dell’Adunanza Plenaria, la non impugnabilità immediata di atti aventi effetti sicuramente lesivi (quali quelli di esclusione dal procedimento elettorale), con conseguente improponibilità di eventuali misure cautelari, non risulta contrastante con il principio (affermato dalla Corte Costituzionale con la sentenza 27 dicembre 1974, n. 284), secondo cui il potere di sospensione dell’esecuzione dell’atto amministrativo è elemento connaturale del sistema di tutela giurisdizionale, atteso che nella fattispecie in esame non si verifica una esclusione o una limitazione dell’area di esercizio del potere cautelare, ma si stabilisce soltanto un criterio di accorpamento di tutte le impugnative riguardanti lo stesso procedimento elettorale, giustificato, per un verso, dall’intendimento del legislatore di consentire lo svolgimento della consultazione nel termine stabilito per evidenti ragioni di concentrazione dell’impegno politico e amministrativo, e, per altro verso, per evitare la proposizione di eventuali impugnative meramente strumentali e propagandistiche;
Vista la decisione n. 3113 del 20 maggio 2009 di questa stessa Sezione;
Vista anche l’ordinanza 27 marzo 2009, n. 90, che ha dichiarato manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell’art. 83 undecies del D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570, introdotto dall’art. 2 della legge 23 dicembre 1966, n. 1147), con riferimento agli artt. 3, 24, 48, 49, 51, 97 e 113 della Costituzione, riconoscendo implicitamente natura di diritto vivente all’interpretazione fornita dall’Adunanza Plenaraia n. 10 del 2005 del ricordato art. 83 undecies;
P.Q.M.
Respinge l’istanza cautelare (Ricorso numero: 4603/2009 ).
La presente ordinanza sarà eseguita dalla Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Roma, 05 Giugno 2009
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
IL SEGRETARIO
*********************************************************************************
Copia conforme alla presente ordinanza (relativa al ricorso numero 4603/2009 ) è stata trasmessa al ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. a norma dell’art. 87 del Regolamento di Procedura 17/08/1907 n. 642.
Roma ………………… IL DIRIGENTE
Numero 06309/2009 e data 21/10/2009
REPUBBLICA ITALIANA
Consiglio di Stato
Sezione Prima
Adunanza di Sezione del 23 settembre 2009
NUMERO AFFARE 03244/2009
OGGETTO:
Ministero dell’Interno. Dipartimento degli Affari Interni e Territoriali – Direzione Centrale Servizi Elettorali;
Richiesta di parere sul ricorso straordinario al Presidente della Repubblica di ROBERTI Lamberto avverso le decisioni di rigetto nn. 1 – 3 – 6 – 12 dell’Ufficio elettorale nazionale e i verbali di riunione delle liste dei candidati relativi alle elezioni dei membri del Parlamento Europeo anno 2009. Ricusazione Lista “Parlamentare Indipendente”.
LA SEZIONE
Vista la relazione del 05/08/2009 con la quale il Ministero dell’Interno Dipartimento Affari Interni e Territoriali – Direz. Centr. Servizi Elettorali ha chiesto il parere del Consiglio di Stato sul ricorso in oggetto;
Esaminati gli atti e udito il relatore ed estensore Giuseppe Severini;
PREMESSO in fatto quanto esposto nel ricorso straordinario senza data (ma pervenuto alla Presidenza della Repubblica il 25 giugno 2009, come da attestazione di protocollo) di Roberti Lamberto, presentato avverso le decisioni di rigetto nn. 1 – 3 – 6 – 12 dell’Ufficio elettorale nazionale e i verbali di riunione delle liste dei candidati (elezioni 2009 al Parlamento europeo).
CONSIDERATO quanto riferito dalla relazione dell’Amministrazione, per la quale il Roberti ha sostenuto l’illegittimità dei provvedimenti di ricusazione in argomento, derivanti, a suo avviso, dall’ incostituzionalità dei seguenti articoli l. 24 gennaio 1979 n. 18, disciplinante l’elezione dei rappresentanti dell’Italia al Parlamento europeo : art. 1; art. 11 comma 1; art. 12 commi da 1 a 5; art. 13 commi 1 e 2; art. 15 comma 1; art. 18 comma 1, par 2;art. 20 comma 1 par 2;art. 21 comma 1 par. 1), 1-bis), 2), 3) e comma 2; art. 22 comma 1, par 1) e 1-bis.
Secondo il ricorrente, dice l’Amministrazione, la normativa disciplinante le elezioni al Parlamento europeo, di cui alla l. n. 18 del 1979 regolamenta le “liste di candidati”, ma non è applicabile al caso in esame, ovvero ad un candidato individuale; ne deriva che sia l’Ufficio elettorale nazionale presso la Corte Suprema di Cassazione, sia gli Uffici elettorali circoscrizionali presso le Corti di Appello, hanno erroneamente ritenuto che nella fattispecie potesse essere applicata la legge n. 18, così come per una Lista o un Partito.
La candidatura individuale — ha sottolineato il Lamberti — deve essere intesa come espressione di democrazia se si considera il cittadino elettore al primo posto, nonché come una consuetudine integrativa delle norme di diritto positivo — come nel caso di specie — della normativa che disciplina la materia elettorale.
A suo avviso, le decisioni adottate rispettivamente dal TAR Lazio con sentenza n. 5214/09 del 21 maggio 2009 e dal Consiglio di Stato in sede giurisdizionale( Sezione V) con l’ordinanza n. 2758/09 del 5 giugno 2009, sono ingiuste, atteso che con la prima è stato dichiarato inammissibile il ricorso giurisdizionale proposto avverso la sua esclusione dalle consultazioni elettorali per l’elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all’Italia del 6 — 7 giugno 2009, ivi compresa l’invocata tutela interinale; con la seconda è stata respinta, in sede di appello, l’istanza cautelare per la sospensione della sentenza emessa dal Tribunale amministrativo in primo grado.
Pertanto, conclude in fatto l’Amministrazione, egli chiede l’annullamento delle consultazioni elettorali del 6 e 7 giugno 2009, e la ripetizione delle elezioni, previa la rimessione degli atti alla Corte costituzionale per la declaratoria di incostituzionalità dei citati articoli della l. 24 gennaio 1979, n.18.
Per l’Amministrazione il ricorso straordinario in questione è inammissibile per violazione del principio di alternatività con il previo ricorso giurisdizionale e per violazione dell’art. 42 l. 24 gennaio 1979, n. 18 che dispone: “contro gli atti di proclamazione degli eletti, per motivi inerenti alle operazioni elettorali successive all’emanazione del decreto di convocazione dei comizi, qualsiasi cittadino può proporre impugnativa dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio”.
Ne discende, per l’Amministrazione, che le impugnative in materia di operazioni elettorali riguardanti le elezioni europee vanno prodotte esclusivamente dinanzi al Tribunale amministrativo del Lazio. Anche per le elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all’Italia vale il principio che le controversie in materia di operazioni elettorali sono devolute alla giurisdizione del giudice amministrativo, essendo esclusa per costante giurisprudenza l’alternatività con il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, in ragione della natura peculiare di tutti gli atti del contenzioso elettorale, sia per guanto concerne il contenzioso in esame, sia per quanto attiene alle elezioni amministrative, per i quali è previsto uno speciale sistema procedimentale e di tutela giurisdizionale (Corte cost. n. 85 del 2004; art. 83 e t.u. n. 570 del 1960; art. 42 l. n. 18 del 1979).
Nel merito, l’Amministrazione rappresenta che quanto asserito dal ricorrente circa una presunta ed esistente norma consuetudinaria che ammetterebbe la candidatura “individuale” è destituito di fondamento. Infatti, la normativa che disciplina l’elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all’Italia, di cui alla l. 24 gennaio 1979, n. 18, nel regolamentare la presentazione delle candidature, opta per un sistema di candidature multiple all’interno di liste elettorali che si confrontano nella competizione elettorale; l’uso del termine “candidati” è utilizzato sempre al plurale per specificare la composizione delle liste (cfr. art. 12, commi 1 e 2), come pure l’indicazione del numero minimo e massimo dei candidati che devono essere compresi nelle singole liste (cfr. art. 12, comma 8, della legge medesima n. 18 del 1979).
Inoltre – continua l’Amministrazione – la stessa l. n. 18 del 1979 (art. 13, comma 1) stabilisce che l’Ufficio centrale circoscrizionale decide l’ammissione delle liste dei candidati, verificando, tra l’altro, in applicazione dell’articolo 22 del Testo Unico delle leggi recanti norme per l’elezione della Camera dei deputati, che le liste non contengano un numero di candidati inferiore a quello stabilito dalla legge, pena l’invalidità e, quindi, l’esclusione di tali liste. Pertanto, non si comprende come tale sistema possa porsi in contrasto, con gli artt. 48 e 51 Cost., attinenti la materia elettorale.
Pertanto per l’Amministrazione il gravame va dichiarato inammissibile ed è comunque infondato.
CONSIDERATO:
Il ricorso è inammissibile, ostandovi il disposto dell’art. 42 l. 24 gennaio 1979, n. 18 (Elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all’Italia), il quale prevede: “Contro gli atti di proclamazione degli eletti, per motivi inerenti alle operazioni elettorali successive alla emanazione del decreto di convocazione dei comizi, qualsiasi cittadino elettore può proporre impugnativa davanti al tribunale amministrativo regionale del Lazio”.
In rispetto a tale previsione, va richiamato il principio consolidato che il ricorso in materia elettorale non può essere svolto con le forme del ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, giacché è autonomamente regolato da un procedimento giurisdizionale speciale, caratterizzato da termini accelerati e da possibile decisione di merito, rimesso alla esclusiva giurisdizione del giudice amministrativo (Cons. Stato, I, 30 marzo 1979, n. 702; I, 25 maggio 1979, n. 893/77; I, 4 novembre 1998, n. 839/94; I, 4 febbraio 2004, n. 5482/03¸ Ad. plen., 24 novembre 2005, n. 10): specialità recentemente ribadita per le elezioni al Parlamento europeo con riguardo al detto art. 43 (Cons. Stato, V, 20 maggio 2009, n. 3113).
Siffatta ragione oggettiva di inammissibilità precede ed assorbe ogni altra valutazione preliminare di rito, come quelle concernenti i requisiti di forma del ricorso (difetto della data), l’interesse a ricorrere, l’oggetto dell’impugnazione, l’alternatività con il ricorso giurisdizionale.
P.Q.M.
esprime il parere che il ricorso vada dichiarato inammissibile, con assorbimento dell’istanza cautelare.
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
Giuseppe Severini Pasquale de Lise
ELEZIONI POLITICHE
- DETERMINAZIONE DEL “QUORUM” ELETTORALE NAZIONALE DI CIASCUNA COALIZIONI, PARTITI E LISTE, COLLEGATE E NON. SECONDO LA COSTITUZIONE
PROSPETTO I, QUORUM = 59.088 VOTI 0,1253% ESPRIMONO UN DEPUTATO
1) Coalizione di liste avente come capo SILVIO BERLUSCONI 4° (47.162)…288…+1………… 289
cifra elettorale nazionale 17.064.506. 36,19%
2) Coalizione di liste avente come capo WALTER VELTRONI 7°(40.002)…231……+1…………232
cifra elettorale nazionale 13.689.330. 29,04%
1) Lista LA SINISTRA L’ARCOBALENO…………………(1.626) ………19…………. 19
cifra elettorale nazionale 1.124.298; 2,38%
2) Lista UNIONE DEI DEMOCRATICI CRISTIANI E DEMOCRATICI DI
CENTRO……………………………………………..……………………6°(41.237) ……34….+1…. 35
cifra elettorale nazionale 2.050.229; 4,35%
3) Lista LA DESTRA – FIAMMA TRICOLORE ….………………1°(57.729) 14…+1. 15
cifra elettorale nazionale 884.961; 1,88%
4) Lista ASSOCIAZIONE PER LA DIFESA DELLA VITA ………(17.359)……2.… 2..
cifra elettorale nazionale 135.535; 0,29%
5) Lista PER IL BENE COMUNE….……………………………………(1.393)……2…… 2.
cifra elettorale nazionale 119.569; 0,25%
6) Lista UNIONE DEMOCRATICA PER I CONSUMATORI………8°(32.018) …1……+1… 2.
cifra elettorale nazionale 91.106; 0,19%
7) Lista SINISTRA CRITICA …………………………..…………………2°(50.740)… 2…+1 3.
cifra elettorale nazionale 168.916; 0,36 %
Lista PARTITO LIBERALE ITALIANO………………………………5°(44.965) …1…+1.. 2.
cifra elettorale nazionale 104.053; 0,22 %
9) Lista PARTITO COMUNISTA DEI LAVORATORI………………10°(31.032)……3 +1 4
cifra elettorale nazionale 208.296; 0,44 %
10) Lista PARTITO SOCIALISTA …….…………………………………(967) …6 6
cifra elettorale nazionale 355.495; 0,75 %
11) Lista MOVIMENTO POLITICO PENSIERO E AZIONE….……(946)….……0…. 0.
cifra elettorale nazionale 946;
12) Lista NO EURO-LISTA DEL GRILLO …………………….………(7.747)………1… 1.
cifra elettorale nazionale 66.835; 0,14 %
13) Lista M.E.D.A.- MOVIMENTO EUROPEO DIVERSAMENTE ABILI…(16.483)… ……… 0.
cifra elettorale nazionale 16.483;
14) Lista LEGA PER L’AUTONOMIA ALLEANZA LOMBARDA LEGA PENSIONATI… 0.
Cifra elettorale nazionale 13.992; (13.992)
15) Lista FORZA NUOVA…………………………………………………….3°.(50.611)….1 1
cifra elettorale nazionale 109.699; 0,23
16) Lista SUDTIROLER VOLKSPARTEI (SVP)……………………………(29.542) .2 2
cifra elettorale nazionale 147.718; 0,31 %
17) Lista UNION FÜR SÜDTIROL…………………………………………..(12.981 … 0.
cifra elettorale nazionale 12.981;
18) Lista LIGA VENETA REPUBBLICA……………………………………9°…(31.353)…1…… 1
cifra elettorale nazionale 31.353; 0,07 %
19) Lista L’INTESA VENETA……………………………………………….(2.388)… 0.
cifra elettorale nazionale 2.388;
20) Lista IL LOTO……………………………………………………………..…(1.797)………… 0.
cifra elettorale nazionale 1.797;
21) Lista LEGA SUD AUSONIA…….………………………………………..…(4.399)………… 0.
cifra elettorale nazionale 4.399;
22) Lista SARDIGNA NATZIONE….………………………………………..(7.176)…………… 0.
cifra elettorale nazionale 7.176;
23) Lista PARTITO SARDO D’AZIONE……………………………………..…(14.860)………… 0.
cifra elettorale nazionale 14.860;
24) Lista PARTITO DI ALTERNATIVA COMUNISTA………………………(1.993)..…………… 0.
cifra elettorale nazionale 1.993;
25) Lista DIE FREIHEITLICHEN…………………………………………..…(28.340)………… 0.
cifra elettorale nazionale 28.340.
TOTALE GENERALE VOTI VALIDI 36.457.254 SEGGI 607 + 10 = 617 ESTERO +13
VERBALE DELLE OPERAZIONI DELL’UFFICIO
ELETTORALE CENTRALE NAZIONALE POLITICHE 2008
§ 1. – APERTURA DEL VERBALE E RICHIAMO AI SEPARATI VERBALI CONCERNENTI LE
SINGOLE ATTIVITA’ GIORNALIERE DELL’UFFICIO
L’anno duemilaotto, il giorno ventidue del mese di aprile, alle ore nove, in Roma, nella
stanza ottantatre al secondo piano del Palazzo di Giustizia di piazza Cavour, sede della Corte
Suprema di Cassazione, l’Ufficio elettorale centrale nazionale, costituito presso la medesima Corte
Suprema, ai sensi dell’art. 12 del testo unico 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, si
è riunito per lo svolgimento delle operazioni ad esso demandate dal testo unico predetto.
Sono presenti i signori magistrati:
Dott. Giovanni PRESTIPINO Presidente dell’Ufficio elettorale centrale nazionale
Dott. Ernesto LUPO Presidente supplente
Dott. Giuseppe SALME’ Componente
Dott. Emilio MALPICA Componente
Dott Paolo D’ALESSANDRO Componente
Dott. Achille MELONCELLI Componente
Assiste, con funzione di segretario verbalizzante, la Dott.ssa Donatella DOMINICI.
Sono, altresì, presenti per prestare la loro assistenza nell’esecuzione dell’operazione, il
signor Sergio D’Erasmo Esperto Informatico della Corte Suprema di Cassazione;
nonché il Dott. Fabrizio Maria AROSIO e i Sigg. Claudio CATERINO, Andrea
ENDENNANI, , Carlo MARZINOTTO , esperti dell’ISTAT.
L’esperto Sergio D’Erasmo e gli esperti dell’ISTAT hanno effettuato i calcoli
autonomamente addivenendo agli stessi risultati.
§ 2. – RILEVAZIONE DEI DATI CONTENUTI NEGLI ESTRATTI DEI VERBALI DELLE
OPERAZIONI DEGLI UFFICI CENTRALI CIRCOSCRIZIONALI [MODELLI N. 58 (E.P.)] PER
LA COMUNICAZIONE A QUESTO UFFICIO DEI DATI DI CUI ALL’ART. 77, COMMA 1, N. 2,
DEL TESTO UNICO 30 MARZO 1957, N. 361, E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI E
COMPILAZIONE DEL PROSPETTO I
(Art. 83, comma 1, del testo unico 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni)
L’Ufficio elettorale centrale nazionale, ricevuti gli estratti dei verbali da tutti gli Uffici
centrali circoscrizionali, procede, a norma dell’art. 83, comma 1, n. 3, del testo unico 30 marzo
1957, n. 361, e successive modificazioni, a compiere le operazioni necessarie per accertare quali
coalizioni di liste e singole liste non collegate siano ammesse al riparto dei seggi.
A tal fine riporta, nel PROSPETTO I, allegato al presente verbale e parte integrante del
medesimo, i seguenti dati desunti dagli estratti dei verbali delle operazioni degli Uffici centrali
circoscrizionali [Modello n. 58 (E.P.)], pervenuti all’Ufficio ai sensi dell’art. 77, comma 1, n. 2, del
testo unico 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, cioè:
a) le cifre elettorali circoscrizionali conseguite nelle singole circoscrizioni dalle liste aventi
il medesimo contrassegno;
b) il totale dei voti validi ottenuti da tutte le liste in ogni circoscrizione elettorale.
L’Ufficio elettorale centrale nazionale procede successivamente a determinare la cifra
elettorale nazionale di ciascuna lista, sommando le cifre elettorali circoscrizionali conseguite, nelle
singole circoscrizioni, dalle liste aventi il medesimo contrassegno, nonché le cifre elettorali
circoscrizionali e la cifra elettorale nazionale di ciascuna coalizione di liste e ne prende nota nel
PROSPETTO I.
§ 3. – DETERMINAZIONE DELLA CIFRA ELETTORALE NAZIONALE DI CIASCUNA
COALIZIONE DI LISTE COLLEGATE E SINGOLE LISTE NON COLLEGATE
(Art. 83, comma 1, n. 2, del testo unico 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni)
L’Ufficio elettorale centrale nazionale, a norma dell’art. 83, comma 1, n. 2, del testo unico
30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, sulla base dei dati riportati nel PROSPETTO I,
attesta che la cifra elettorale nazionale di ciascuna coalizione di liste collegate è la seguente:
1) Coalizione di liste avente come capo SILVIO BERLUSCONI ….………………………………
cifra elettorale nazionale 17.064.506.
2) Coalizione di liste avente come capo WALTER VELTRONI……………………………………..
cifra elettorale nazionale 13.689.330.
L’Ufficio elettorale centrale nazionale, inoltre, tenuti presenti i dati riportati nel
PROSPETTO I, attesta che la cifra elettorale nazionale delle singole liste non collegate è la
seguente:
1) Lista LA SINISTRA L’ARCOBALENO…………………………………………………….
cifra elettorale nazionale 1.124.298;
2) Lista UNIONE DEI DEMOCRATICI CRISTIANI E DEMOCRATICI DI
CENTRO……………………………………………..……………………………………………..
cifra elettorale nazionale 2.050.229;
3) Lista LA DESTRA – FIAMMA TRICOLORE ….………………………………….
cifra elettorale nazionale 884.961;
4) Lista ASSOCIAZIONE PER LA DIFESA DELLA VITA ………….…………….…..
cifra elettorale nazionale 135.535;
5) Lista PER IL BENE COMUNE….………………………………………………………….
cifra elettorale nazionale 119.569;
6) Lista UNIONE DEMOCRATICA PER I CONSUMATORI……………………………….
cifra elettorale nazionale 91.106;
7) Lista SINISTRA CRITICA …………………………..…………………….……………….
cifra elettorale nazionale 168.916;
Lista PARTITO LIBERALE ITALIANO…………………………………………………
cifra elettorale nazionale 104.053;
9) Lista PARTITO COMUNISTA DEI LAVORATORI………………………………….
cifra elettorale nazionale 208.296;
10) Lista PARTITO SOCIALISTA …….………………………………….……………….
cifra elettorale nazionale 355.495;
11) Lista MOVIMENTO POLITICO PENSIERO E AZIONE….……………….………..
cifra elettorale nazionale 946;
12) Lista NO EURO-LISTA DEL GRILLO …………………….………………………….
cifra elettorale nazionale 66.835;
13) Lista M.E.D.A.- MOVIMENTO EUROPEO DIVERSAMENTE ABILI……………….
cifra elettorale nazionale 16.483;
14) Lista LEGA PER L’AUTONOMIA ALLEANZA LOMBARDA LEGA PENSIONATI….
cifra elettorale nazionale 13.992;
15) Lista FORZA NUOVA……………………………………………………..…………….
cifra elettorale nazionale 109.699;
16) Lista SUDTIROLER VOLKSPARTEI (SVP)………………………………………….
cifra elettorale nazionale 147.718;
17) Lista UNION FÜR SÜDTIROL…………………………………………..…………….
cifra elettorale nazionale 12.981;
18) Lista LIGA VENETA REPUBBLICA………………………………………..…………….
cifra elettorale nazionale 31.353;
19) Lista L’INTESA VENETA………………………………………………..…………….
cifra elettorale nazionale 2.388;
20) Lista IL LOTO
Michele Nista: SILVIO BERLUSCONI E’ UNO SCHIFOSO, LURIDO, ASSASSINO, SI, SCHIFOSO, LURIDO, ASSASSINO…..ECCO COME UCCIDONO SILVIO BERLUSCONI E SUOI MAF…ASCISTI BERLUSCONES… “Da un mio commento a L’omicidio massonico parte 4. La legge del contrappasso e le morti in auto di Paolo Franceschetti”.Questo post che parla di omicidi massonici mi tocca tantissimo: a me, i servizi rosacrociani, neold piduistoni, manco tanto segreti, ma di certo, ma..f..ascistissimi, di Silvio Berlusconi, tre volte cercarono di farmi fuori, anzi 4, ma vorro’ loro svergognare bene, un tocco alla volta, senza mettere “troppa” carne al fuoco, che rischierebbe di divenire, conseguentemente, indigesta, quindi, iniziamo con i loro 3 tentativi “ filo automobilistici” ( e questo, che possa sembrare esagerato, insano, o meno; ovviamente, insano, sembrera’ ai fratelluzzi complici di questi assassini della nazicamorristona Massoneria Modernazista Rosacrociana Neoldpiduista Berlusconicchia). Due volte, i freni, mi scomparirono mentre andavo a passato 120 all’ora ( di certo, cosi’, uccisero il massone Nicola Trussardi; guarda caso, entrambe le volte, anche a me, la ” strana improvvisa sfortunatissima” scomparsa dei freni, che assicuro fa battere forte forte il cuore, per non dire, che fa fare al resto, ~ capito’~, pure, sulla Milano Venezia; come cosi’, son stra certo, uccisero pure il figlio del massone Sergio Pinifarina, parimenti massone Andrea Pininfarina; mentre con un suv, misero a tacere per sempre il massone Lorenzo Necci, bocca “Enimont”, da tappare; come ben prima tapparono le altre boccuccie ” massonico/Enimontiane” dei pur massonissimi Gabriele Cagliari e Raul Gardini; tutti i massononi di ” Enimont”, son morti, ben appunto, “massonicissimamente”, non fa pensare? solo ai complici dei massoni stessi non fara’ pensare, immaginerei; come con un un tir, il massone porco mafioso pervertito sessuale, Silvio Berlusconi, cerco’ di far uccidere poi il massone Virgilio De Giovanni, guarda caso, ex socio del massone pedofilo scaicquone di cash di Cosa Nostra, Silvio Berlusconi stesso e del massone, ooops, sorry, e della massona Marina “Marino” Berlusconi, in Freedomland; e questo, perche’ il massone Virgilio De Giovanni, al massone assassino Silvio Berlusconi, e al massone, ooops, sorry, alla massona Marina “Marino” Berlusconi, ” ciulo’”, come si dice a Milano, 50 milioni di euro, attraverso il ” pacco massonicissimo” della super massonica Freedomland; invece, sparandogli alla tempia, non vi era infatti troppo tempo in quel caso, il massone parimenti killer Paolo Berlusconi, mise a tacere per sempre il massone Corso Bovio, in quanto, lo stesso, minacciava di far sapere al Pianeta Terra, che lo stesso massone criminalissimo mandante di omicidi Paolo Berlusconi, riciclava e tutt’ora super ricicla oceani di danari mafiosi alla massonissima mafia; altro che suicidio; ben appunto, fu un suicidio, anzi, una suicidata massonica; come cosi’, di mezzi omicidi, mezze induzioni al suicidio massonico, possiam parlare coi casi di tantissimi altri: gia’ menzionato massone Raul Gardini, massone Gabriele Cagliari, ma anche di certo, uccisi massonicissimamente, lo son stati il massone Giorgio Panto, che, ooops, guarda caso, aveva litigato poco prima, furiosamente, con il massone mafioso pappone killer solito Silvio Berlusconi, per ragioni politiche, nonche’ di bussinessuzzeddu massonico/televisivo; stessa cosa valida per il massone Roberto Calvi, il massone Michele Sindona, il massone Stefano Bellaveglia, che oops, guarda caso, again and again, aveva pure lui, da poco, litigato in Hopa, con il massone pervertito sessuale porco depravato omicida Silvio Berluisconi; same story per il massone Carmine Pecorelli, il massone Carlo Alberto Dalla Chiesa, il massone Enrico Mattei, il massone Pierpaolo Pasolini ( che non per niente, della morte massonissima del massone Enrico Mattei, stava scrivendo), il massone Alighiero Noschese, il massone Adamo Bove, ooops, guarda caso, scomodissimo al pagatore di prostitute, mega corruttore, riciclatore di danaro killer e ben probabilmente, pedofilissimo Silvio Berlusconi era di certo lui a tramare dietro i massoni suini puzzoni scrofoni Giuliano Tavaroli e Emanuele Cipriani; discorso precedente validissimo pure per il massone Michele Landi, senza contare di quando il massone Silvio Berlusconi fece spappolare Giovanni Falcone e Paolo Borsellino, piu’ altre decine di uomini e donne che per loro lavoravano, solo perche’ i due avevan scoperto che lo stesso ppppp, porco putt.aniere pappone, probabilissimamente pedofilo Silvio Berlusconi, Gran Maestro di Massoneria Assassina Rosacrociana, NeoTemplare, Neold Piduistona, o la min.ia essa fosse, su input di Rotary e Lions clubs, riciclava tonnellate di danaro killer di Cosa Nostra americana e nostrana aaaaaaa; ve ne posso dare di inputs….; Il Cielo, e killer massonBerlusconianmafiosi permettendo, obviously speaking). A SEGUITO DI CIO’, IL MECCANICO CHE ” ESAMINO’ IL CASO”, MI DISSE E SCRISSE CHE GLI STESSI FRENI ERAN STATI MANIPOLATI, DI CERTO, A FINI DOLOSI: A FINI ASSASSINI!!! In un altro caso, invece ( evviva la varieta’, sorpresina, oleeee’), il motore mi mezzo esplose, da un momento all’altro, con l’auto che andava benissimo fino a un minuto prima dell’esplosione stessa. In quel caso dovetti andare dallo sfascia carrozze ( massonico o meno, egli fosse) e non dal meccanico. Potrei scrivere anche altro sulle azioni criminali e killer dei serfizi segreti massonazisti dei luridi mafascisti Nicolo’ Pollari e Marco Mancini, ma non ho molto tempo oltre, ora. Meglio cosi’, altre pallottole mediatiche, contro loro, fra poco. Ma pallottole salva democrazia e liberta’, e non assassine come le loro. Vorrei far notare che il mafiosissimo-chic-massonicon pappone escortistone biscione di Canale 5, non aveva in bocca un serpentino, una rana, una cipolla, ma guarda caso, una rosuzza bedda, e non gialla, nera o viola, ma rossa, e che Licio Gelli, di certo mandante di stragi che han reso morti e invalidi decine di migliaia di italiani negli anni 70 ( per non parlare di quanti incito’ a uccidere e far massonicissimamente sparire in Sud America; con quelli, forse, il conto sale a 300.000 morti ammazzati, con lui a far da “architetto”, si, ma non del mondo, bensi dell’omicidio massonico”), a ogni video, sul web, non manca mai di far notare rose rosse ovunque. Infine, qui a Londra, Freemasonry mi ha detto che non riconosce quasi nessuno in Italia, neanche il Grande Oriente d’Italia e di stare attentissimo alla ( mi han aggiunto) super omicida, e di estremissima destra, Massoneria di rito scozzese antico e accettato, facendomi notare che e’ quella del massone ordina omicidi a 300 all’ora, Flavio Briatore, reso qualcuno, non per niente, dal massonissimo Luciano Benetton, e amatissimo pure, ooo che caso, again and again, dal massone scozzeson/corleoniano Marcello Dell’Utri, dal massone Lele Mora, dal massone vermone Emilio Fede, dal massone pappone porco Giampiero Fiorani ( che arrotondava rubando i cento euro alle pensionate), dal massone criminale assassino, super sciacquone di danaro malavitoso, probabilmente pedofilissimo Silvio Berlusconi ( figlio dell’altrettanto massone mega riciclatore di danaro mafioso Luigi Berlusconi; google “Cosa Nostra Banca Rasini suino Luigi Berlusconi” a tal pro) e “ iamm bell”, direbbero nella massonissima Napoli, quella dei super massoni camorristi Elio Letizia e Noemi Letizia, intimissimi col massone ” ppppp”, ossia p.rco pappone pu…niere probabilmente pedofilissimo Silvio Berlusconi, che forse, se non, sbaglio, forse, potrei aver gia’ menzionato, talvolta, gia’ prima. Ps E io non sono mai stato un ideologista particolare, mai avuto o richiesto tessera di partito ( pur se non ho alcun timore a dire che mi son sempre sentito di centrocentrocentrosin, e piu’ prezzi dovro’ pagare nella modernazista Italia attuale, per questo motivo, PIU’ LO DIVERRO’!!!), mai stato antiniente e antinessuno a prescindere, ripeto, A PRESCINDERE, odio i pregiudizi e i paraocchi, ma “ppppp”, porco pu..aniere pappone probabilmente pedofilissimo Silvio Berlusconi quando vuole uccidere chiama mafia, camorra, ndrangheta e suoi servizi segreti maf..ascisti di Massoneria Rosacrociana, Neo Templare, Cavalier Maltesona, Neold Piduista o la fr.gna delle sue zoccole baresi, essa sia . Meglio morto oggi stesso, che sotto i porci assassini mafascisti Berluscones, oggi stesso. Occhio, importantissimo occhio ( massonico o meno): nel gennaio 2008, ebbi un match che vinsi e stra vinsi col pachiderma pazzo nazifascistissimo eversivo fro.ione occulto Giuliano Giulianazi Ferrara su un blog di un trasversalone massone suo fratelluzzu ( e quindi, visto che lo feci a pezzi, dal blog stesso, lo scrofonazista Giuliano Giulianazi Ferrara, fece cancellare il tutto), ed egli scrisse: “ col 6.2008 saremo al governo e vi ammazzaremo tutti, in carcere o coi polsi legati ai letti”. Francesco Mastrogiovanni e’ stato ammazzato dai mafascisti servizi segreti Berlusconiani, il tutto e’ stato organizzato a tavolino: Silvio Berlusconi e Giuliano Giulianazi Ferrara, significano nuova Auschwitz lo vedrete sempre piu’. Niki Aprile Gatti e’ stato ammazzato dai mafascisti servizi segreti Berlusconiani e il tutto e’ stato organizzato a tavolino: Silvio Berlusconi e Giuliano Giulianazi Ferrara, significano nuova Auschwitz lo vedrete sempre piu. Stefano Cucchi e’ stato ammazzato dai mafascisti servizi segreti Berlusconiani e il tutto e’ stato organizzato a tavolino: Silvio Berlusconi e Giuliano Giulianazi Ferrara, significano nuova Auschwitz lo vedrete sempre piu’ Giuseppe Saladino e’ stato ammazzato dai mafascisti servizi segreti Berlusconiani e il tutto e’ stato organizzato a tavolino: Silvio Berlusconi e Giuliano Giulianazi Ferrara, significano nuova Auschwitz lo vedrete sempre piu’. Il trans amante di Marrazzo e’ stato ammazzato dai mafascisti servizi segreti Berlusconiani e il tutto e’ stato organizzato a tavolino: Silvio Berlusconi e Giuliano Giulianazi Ferrara, significano nuova Auschwitz lo vedrete sempre piu’. Roberto Maroni e’ un nuovo Adolf Hilter ( ed e’ pure ebreo sto schifoso traviato sessuale di Roberto Maroni) e il riciclatore di danaro mafioso Ignazio La Russa ( figlio del ancora piu’, riciclatore di danaro mafioso Antonino La Russa e amicissimo del ancora piu’ piu’ e stra piu’, riciclatore di danaro mafioso Salvatore Ligresti) e’ il nuovo Augusto Pinochet, non vi ricordate come scrofava urlando poche settimane fa” debbono morire aaaa, possono morire aaaaa”. Meglio morto che sotto i porci assassimi modernazifascisti mafionazindranghetaricamorristi Berluscones, meglio morto, adesso pure. Ps: Vi sembrano “esagerazioni”? Andatevi a leggere quello che imboscava il pompi.aro di Silvio Berlusconi, nonche’ super pompi.aro massone nazifascista Don Luigi Verze’, Pio Pompa: “ coloro che criticano Silvio Berlusconi devono venire fronteggiati anche in maniera traumatica ( alias mortale)”. Infatti, cosi’, cercarono di uccidere me, per 4 volte, e cosi’ fecero fuori mio padre, prececentemente, nel 96 e Berlusconi sa’ benissimo perche’ e che tutto questo e’ vero e stra vero: il reato su prossimi miei commenti. Silvio Berlusconi, lurido Golia, io saro’ il tuo Davide, saro’ una piaga perenne contro te e tuoi mafascisti assassini Berluscones, saro’ forse, il megafono della nuova democrazia e liberta’ in Italia. Assassino criminale porco probabilmente pedofilo Silvio Berlusconi, ammetti subito, scusati e risarcisci, o ti rendero’ pattumiera mondiale, in ricordo del padre che mi facesti portar via nel 96 e tutto il male assassino che hai fatto a me dal 87 in qua. Tu sai che dico il giusto e il vero, non pensare di potere e/o riuscire a far fessi sempre tutti, su tutto, io saro’ il tuo Vietnam, Somalia, il tuo Afghanistan contro i sovietici. Silvio Berlusconi sei un morto che scurreggia ormai, ma non so per quanto ancora, il mondo sapra’ che SILVIO BERLUSCONI E’ UNO SCHIFOSISSIMO ASSASSINO, EVVIVA TARSO GENRO, EVVIVA IL BRAISLE, EVVIVAAAAA, NON DIFENDO CESARE BATTISTI ( NON SO’ SE HA UCCISO O MENO, MA CHE HA DETTO L’ESATTO, QUANDO HA DETTO CHE IL PERENNEMENTE HITLERIANO IGNAZIO LA RUSSA VUOLE SOLO MARI DI VENDETTE, IN QUANTO IL PUTRIDO RICICLATORE DI DANARO MAFIOSO DI SUO PADRE, ANTONINO LA RUSSA, VENNE IMPRIGIONATO A SAN VITTORE, E QUINDI, EGLI, FASCIO LURIDO, CHE ALTRO NON E’ E STRA E’, VUOLE ORA CHE LO STESSO ACCADA A CHIUNQUE LO FOTOGRAFI, O FOTOGRAFI IL SUO KAPO SILVIO BERLUSCONI) MA AMO IL BRASILE ATTUALE, UNICA NAZIONE AL MONDO, AD AVERE PERFETTAMENTE CAPITO CHE L’ITALIETTA DEL PAPPONE PORCO PEDOFILO MAFIOSO SCIACQUONE DI CASH ASSASSINO, MANDANTE DI OMICIDI, SILVIO BERLUSCONI, E’ UNA REPUBBLICHICCHIA MODERNAZIFASCISTA. ONU, INVADIAMO L’ITALIA, SILVIO BERLUSCONI, NON A PIAZZA LORETO, MA A SCARPATE NEL SUO SFONDATISSIMO, IN DIREZIONE HAMMAMETH
Nista Michele
L’ambasciata italiana non è al Rossio!!! La manifestazione non si fa davanti all’ambasciata per motivi di sicurezza, non ce la farebbero fare!
Firmato: l’organizzatore
Grazie Massimiliano
ci scusiamo per l’errore , ma così ci avevano detto
Salve a tutti,
abbiamo ottenuto l’autorizzazione dal Comune di Lisbona per fare la manifestazione a Praça Luís de Camões, sempre alle ore 14, e quindi non più a Praça Dom Pedro IV come precedentemente indicato.
Per favore aggiornate la pagina http://www.noberlusconiday.org/?page_id=1041 e scusate per l’inconveniente.
Grazie per la collaborazione e a presto.
Massimiliano Rossi
p.s. ovviamente poi vi manderemo alcune foto dell’evento
Massimiliano
abbiamo corretto Ciao
Tell me what you're thinking...
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